L’avvocato Davide Cornalba, esperto in risarcimento danni e sinistri stradali, espleta il suo lavoro da legale presso gli studi di Milano, in Corso di Porta Vittoria 18, e Lodi, in Via XX Settembre 51. In questo articolo, riceviamo dal team dell’Avv Davide Cornalba un interessante approfondimento in materia di risarcimento danni e sinistri stradali. Si pone l’attenzione su un argomento particolarmente importante: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Intanto, è necessario chiarire come esistano due tipologie di prescrizione del diritto di risarcimento:
1. La prescrizione presuntiva, che indica “la presunzione che un determinato debito sia stato pagato o comunque in qualche modo estinto”. Sarà compito del creditore dimostrare di non aver ricevuto l’indennizzo e non al debitore di aver provveduto all’estinzione del sul obbligo;
2. La prescrizione estintiva, che si basa sull’”inerzia del titolare” del diritto stesso, che non lo mette in pratica o non lo fa per il periodo stabilito dalla legge. L’istituto giuridico della prescrizione estintiva rinforza il concetto della “necessità di certezza del diritto” e prevede “l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al suo mancato esercizio per un periodo di tempo previsto dalla legge”, secondo quanto previsto dagli articolo 2934 e 2963 del codice civile. Pertanto, in base a questo istituto giuridico, se un soggetto non esplica il suo diritto per un particolare arco temporale, l’ordinamento va a garantire il soggetto passivo, perché questi non sia vincolato da un obbligo “sine die”, dunque, senza un limite temporale prefissato. L’avvocato Davide Cornalba evidenzia come esista una regola di base, secondo la quale tutti i diritti vanno incontro ad una prescrizione estintiva, ad eccezione dei “diritti indisponibili”, cioè quei diritti soggettivi, che non possono essere trasferiti dal titolare ad un altro soggetto e hanno termine solo con il decesso di colui che ne dispone la prescrizione estintiva è l’inerzia del titolare del diritto soggettivo. La prescrizione estintiva ha inizio dal giorno in cui si concretizza la possibilità di esplicare un particolare diritto, secondo il principio dell’“actio nondum nata non praescribitur”.
DISTINGUERE LA DURATA DELLA PRESCRIZIONE
In relazione alla durata, è possibile distinguere tra:
- la prescrizione ordinaria, che si applica a tutte quelle situazioni, per cui la legge non prevede un diverso iter e il lasso di tempo di è di dieci anni, secondo quanto previsto dall’art 2946 del Codice Civile;
- la prescrizione breve, che si attua in casi particolari ed eccezionali, richiedendo la decorrenza di termini temporali davvero brevi (cinque, due o un solo anno). La decisione sul lasso temporale che deve trascorrere per attuare una prescrizione dipende dal tipo di responsabilità davanti alla quale ci si trova.
A tal proposito, è possibile distinguere tra una responsabilità di natura contrattuale oppure extracontrattuale. La prima si collega al mancato rispetto di un obbligo già esistente, mentre la seconda si concretizza al realizzarsi di 3 situazioni:
- la colpevolezza, che rappresenta l’elemento soggettivo, poiché è connesso “all’atteggiamento psicologico del danneggiante”. Esso può essere di natura dolosa o colposa;
- il fatto materiale, frutto di una serie di eventi accaduti in precedenza e, senza i quali, l’evento stesso non si sarebbe concretizzato;
- l’ingiustizia del danno, che ha leso una “situazione soggettiva”, meritevole di essere tutelata e protetta. Queste tre situazioni si pongono in conformità con quanto previsto dall’articolo 2043 del Codice Civile (https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile) .
L’avv Davide Cornalba chiarisce meglio il contenuto dell’articolo 2947. Quest’ultimo, infatti, sottolinea che la prescrizione breve di 5 anni sia riservata al il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, seppur si possa scendere a due, qualora i danni siano stati causati dalla circolazione dei veicoli. La responsabilità contrattuale, invece, prevede un termine prescrittivo di 10 anni, secondo quanto previsto dall’articolo 2946 del Codice Civile. Diventa, invece, più difficile, la definizione del “dies a quo”, cioè il periodo temporale da cui partire per far decorrere il termine di prescrizione. A volte, il giorno dal quale far iniziare il termine di prescrizione non coincide con il giorno in cui si è verificato il danno. Pertanto, si apre la questione della “conoscibilità del danno e dell’ascrivibilità dello stesso al soggetto danneggiante al quale rivolgere la richiesta risarcitoria”.
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